Sono state pubblicate le motivazioni del ricorso per il processo plusvalenze. Ecco il comunicato: “Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate. La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio rientra, quindi, a pieno titolo nei limiti tracciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’odierno Giudice nei citati richiami giurisprudenziali, non avendo la Corte Federale motivato il proprio convincimento sul rilevante profilo afferente all’ipotetica consapevolezza e responsabilità in ambito sportivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva FIGC dei Consiglieri di Amministrazione privi di deleghe, essendosi (invero) limitata ad affermare – in via del tutto generica – di essersi riferita alle intercettazioni poste alla base della sentenza impugnata, pur connotate da gravi ed evidenti criticità, ma senza indicare in realtà, le ragioni dell’affermato coinvolgimento effettivo e concreto dei soggetti incaricati della gestione societaria della Juventus F.C. S.p.A. nelle operazioni sportive di compravendita di calciatori che hanno generato le più volte citate plusvalenze. Osserva, a tal proposito, il Collegio che la effettiva partecipazione e/o la effettiva consapevolezza dei componenti del CdA – con compiti di gestione societaria e non sportiva – in relazione alle operazioni di natura tipicamente sportiva contestate alla Juventus F.C. S.p.A. e, quindi, la responsabilità personale di costoro in ambito sportivo per le descritte operazioni, avrebbe dovuto essere specificamente valutata dalla Corte Federale di Appello in relazione al modello organizzativo adottato dalla stessa società con attento scrutinio da parte della Corte di merito ai fini della valutazione della coerente ed effettiva responsabilità dei componenti del CdA della Juventus F.C. S.p.A. in relazione alle operazioni di natura gestionale/sportiva poste in essere a monte dell’attività oggettivamente e prettamente riferibile ai consiglieri non esecutivi”.
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